La legge in pillole

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INDICE

Ammalati in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali (voto domiciliare)
 
Ammalati ricoverati in ospedale
 
Assistenza al voto
 
Consiglio provinciale

 

Ammalati in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali (voto domiciliare)
Gli elettori gravemente ammalati, che non possono allontanarsi dall'abitazione nella quale dimorino in quanto dipendono in maniera continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono esprimere il voto nella propria dimora, purché siano elettori del Consiglio provinciale.
Per poter esercitare il diritto di voto presso l'abitazione nella quale dimorano tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune di residenza una dichiarazione con la quale esprime la volontà di votare presso la propria abitazione. Alla dichiarazione devono essere allegati:

- copia della tessera elettorale dalla quale risulti che la sua dimora si trova nel territorio provinciale e che ha diritto al voto per le elezioni provinciali;
- certificato medico, rilasciato dal medico indicato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, dal quale risulti l'esistenza di condizioni di gravissima infermità e intrasportabilità con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (si veda la voce "Certificato medico").

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Ammalati ricoverati in ospedale
Chi si trova degente in un ospedale o in una casa di cura che ha sede in Trentino può votare nel luogo di ricovero, purché sia elettore del Consiglio provinciale.

Per poter votare presso l'ospedale o la casa di cura è necessario che l'elettore, almeno tre giorni prima della votazione, comunichi per iscritto al sindaco del comune di residenza la volontà di votare nel luogo di ricovero. La comunicazione è effettuata tramite il direttore della casa di cura o dell'ospedale in cui il richiedente si trova.

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Assistenza al voto
Gli elettori non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento grave, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto possono farsi assistere da un accompagnatore. L'accompagnatore è scelto dall'elettore che necessita di assistenza, ma deve essere iscritto alle liste elettorali di un comune della regione. Se l'impedimento non è evidente per l'esercizio del voto è necessaria la presentazione del certificato medico o l'apposita annotazione (dicitura AVD)sulla tessera elettorale.

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Consiglio provinciale
Il Consiglio provinciale è l'organo legislativo della Provincia.
E' composto da 35 membri, compreso il Presidente della Provincia.

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